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Calendario 2010/11
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domenica 22 agosto 2010

Lazio: Calendario Venatorio 2010-2011

Con decreto n. T0379 del 9 Agosto 2010, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini adotta il calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione venatoria 2010/2011

 

1

Allegato A

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE

PROGRAMMATA DELL’ESERCIZIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E

REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2010-2011

NEL LAZIO

Il presente documento è composto da n. 8 pagine compresa la presente.

2

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1

(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011 compresi, fatto salvo

quanto previsto dal presente calendario venatorio.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della

licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Ai sensi dell’Allegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni,

nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio,

con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì

e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati, per i quali valgono le disposizioni

contenute nel presente calendario venatorio.

E’ inoltre vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide ricadenti

nelle ZPS, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce,

salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Ai sensi dell’Allegato C della DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni,

nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei

passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l’apertura dell’attività venatoria in data antecedente all’1

ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.

4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio

Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 2 ottobre 2010, ad ogni cacciatore che ha la

residenza anagrafica nel Lazio è consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli

altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero

complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.

Articolo 2

(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari

di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (

mezz’ora prima degli orari di cui al comma 1.

dal 19 settembre 2010 al 30 settembre 2010 dalle ore 6.00 alle ore 19.00 (ora legale)

dal 2 ottobre 2010 al 14 ottobre 2010 dalle ore 6.15 alle ore 18.40 (ora legale)

dal 16 ottobre 2010 al 30 ottobre 2010 dalle ore 6.30 alle ore 18.20 (ora legale)

dal 31 ottobre 2010 al 15 novembre 2010 dalle ore 5.50 alle ore 17.00

dal 17 novembre 2010 al 29 novembre 2010 dalle ore 6.10 alle ore 16.45

dal 1 dicembre 2010 al 15 dicembre 2010 dalle ore 6.25 alle ore 16.40

dal 16 dicembre 2010 al 30 dicembre 2010 dalle ore 6.35 alle ore 16.45

dal 1 gennaio 2011 al 15 gennaio 2011 dalle ore 6.35 alle ore 16.55

dal 16 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 dalle ore 6.30 alle ore 17.15

Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina

3

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3

(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 compresi, nelle forme

previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L’esercizio venatorio in forma vagante è

consentito anche con l’ausilio del cane. Dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, l’uso del cane da seguita

è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.

2. Il Presidente della Provincia può disporre dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, stabilendone le

modalità, l’uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei

territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle

azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

3. L’esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 1 gennaio 2011

al 31 gennaio 2011 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale

modi disciplinati dai regolamenti provinciali approvati ai sensi dell’art. 34, comma 13 della L. R. 17/95.

4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di

piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né

con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19

settembre 1974, n. 61.

5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di

caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell’appostamento temporaneo, al termine

dell’azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E’ altresì tenuto, prima di lasciare

l’appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.

7. Non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento

temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.

8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro

appostamento temporaneo di caccia.

9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (

(Sus scrofa), nei tempi e neiScolopax rusticola), la posta serale alla lepre

(Lepus europaeus),

gallinago)

né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago.

Articolo 4

(Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di

due capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti

indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale

coniglio selvatico

lepre comune

fagiano

beccaccia

starna

(Sus scrofa) 1 capo(Oryctolagus cuniculus) 2 capi(Lepus europaeus) 1 capo(Phasianus colchicus) 2 capi(Scolopax rusticola) 2 capi(Perdix perdix) 1 capo

4

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di

ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli

di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie

turtur)

trampolieri, di cui nello specifico non più di cinque capi di codoni

di pavoncelle

3. Per l'intera stagione venatoria 2010/2011, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente

non più di cinque lepri comuni

venti beccacce

venticinque codoni

4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo

faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1, fatto salvo

quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute

nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie

non determinanti l’indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal

presente Calendario Venatorio.

5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione

venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell’elenco di

cui all’art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

(Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia, non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus), non più di dieci capi tra palmipedi e(Anas acuta), non più di cinque capi(Vanellus vanellus) e non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra).(Lepus europaeus), non più di cinque starne (Perdix perdix), non più di(Scolopax rusticola), non più di dieci fagiani (Phasianus colchicus), non più di(Anas acuta) e non più di venticinque pavoncelle (Vanellus vanellus).

Articolo 5

(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 29 agosto 2010 al

16 settembre 2010 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge

regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall’art. 69 della legge regionale n. 11/2004,

nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti,

per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza

inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento

della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.

2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1

è quello che va dal 1 settembre 2010 al 16 settembre 2010 compreso.

Articolo 6

(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il

territorio nazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di

residenza anche per il tramite dei Comuni.

3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la

forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali

che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.

4. Il cacciatore, giornalmente, all’inizio dell’esercizio della propria attività venatoria, come definito ai

commi 2 e 3 dell’art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad

inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC)

o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1,

5

comma 4. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al

termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Il cacciatore deve riportare nella tabella “RIEPILOGO DEI CAPI PRELEVATI NELLA STAGIONE

VENATORIA 2010 – 2011”, a fine di ogni mese di caccia, il numero dei capi prelevati distinti per

specie e a fine stagione venatoria il numero totale dei capi prelevati distinti per specie.

5. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie

beccaccia (

6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio

attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune,

tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2011. La mancata o tardiva riconsegna del

tesserino venatorio comporta l’applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.

Scolopax rusticola) prelevati, nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7

(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito

nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:

allodola

colchicus)

b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 gennaio 2011:

alzavola

acuta)

querquedula),

tordo bottaccio

c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:

beccaccino

gallinella d'acqua

aquaticus)

d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 9 dicembre 2010:

lepre

e) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2010 al 20 gennaio 2011:

beccaccia

f) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011:

colombaccio

ghiandaia

(Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), fagiano (Phasianus, merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur).(Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas, fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), marzaiola (Anasmestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina),(Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).(Gallinago gallinago), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus),(Gallinula chloropus), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus, volpe (Vulpes vulpes).(Lepus europaeus).(Scolopax rusticola).(Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica),(Garrulus glandarius).

g) Specie cacciabili dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011:

cinghiale

(Sus scrofa).

6

h) Specie cacciabile dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010:

starna

-

attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che

comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione

con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di

conservazione;

(Perdix perdix):nelle aree ove le Province accertano l’avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e,

-

proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati

dalla Provincia, condizionati dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di

densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.

La caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni

ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da

prevedersi anche nel caso in cui la medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree

protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di

popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995,

possono anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale

compreso, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.

3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle

consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la

chiusura alle specie: fagiano

4. Il prelievo della specie fagiano

2011:

nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo(Sus scrofa) a partire dal 2 ottobre 2010(Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).(Phasianus colchicus) è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio

previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agrituristico

venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo;

nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico secondo le

ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o

distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.

5. Il prelievo delle specie: capriolo (

muflone

tali specie nell’indirizzo faunistico, dal 2 ottobre 2010 al 29 novembre 2010, nei limiti previsti da

specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del

29/12/1999.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato

solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34,

comma 2 della L. R. n. 17/1995 e della L. R. n. 14/99, a partire dal 1 agosto 2010, nel rispetto dell’arco

temporale stabilito dall’articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, dalle Province con

l’approvazione, previo parere dell’ISPRA, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di

appositi censimenti. Le Province, inoltre, predispongono l’elenco nominativo dei soggetti che, a seguito

della frequentazione di un apposito corso organizzato dalle Province stesse, sono autorizzati ad

esercitare la caccia di selezione.

7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni

dell’articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagliCapreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e(Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano

7

Articolo 8

(Deroghe)

1. Le Province, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 ed il 31 gennaio 2011, possono introdurre, con

giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna

selvatica migratoria.

2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell’ISPRA e del C.T.F.V.R.,

con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i

periodi di caccia e quello per l’addestramento e l’allenamento dei cani.

3. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34 comma 8 della L. R. n.

17/1995, nel periodo che va dal 2 ottobre al 29 novembre 2010, fermo restando il divieto di caccia nei

giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione

per l’intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna

selvatica migratoria, di usufruire, nell’A.T.C. di residenza venatoria, nell’ambito della medesima

settimana, di cinque giornate di caccia. Tale deroga è consentita soltanto nel caso che il cacciatore

eserciti, nell’ambito delle cinque giornate, esclusivamente la caccia da appostamento alla fauna selvatica

migratoria. Il cacciatore, nel medesimo periodo, se intende esercitare la caccia da appostamento alla

fauna selvatica migratoria per cinque giornate di caccia, deve barrare, all’inizio della propria attività

venatoria, sul proprio tesserino venatorio, la giornata in corrispondenza della colonna

migratoria”;

della colonna

Le Province organizzano adeguatamente la raccolta e l’analisi dei dati di carniere, riferiti alla fauna

migratoria, secondo una scansione per decadi, distinguendo i capi abbattuti secondo le due opzioni, nel

periodo che va dal 2 ottobre al 29 novembre 2010. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione

Regionale Agricoltura e all’Osservatorio Faunistico Regionale entro e non oltre il 31 maggio 2011.

“usufruisce 5 gg.se non intende esercitare questo tipo di caccia deve barrare la giornata in corrispondenza“non usufruisce 5 gg. migratoria”.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9

(Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l’attività venatoria nell’area di protezione esterna al

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale.

Articolo 10

(Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle

disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del

Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste

dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall’art.

4 della L. R. n. 3/2002.

8

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L. R. n. 17/1995

e successive modifiche, alla Legge n. 157/1992 e successive modifiche e alla DGR 363 del 16 Maggio

2008 e successive modifiche ed integrazioni

Allegati:

Ultimo aggiornamento ( domenica 22 agosto 2010 )
 
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